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Attestato di Certificazione Energetica (ACE)

Dal 1° luglio 2009 per vendere casa c’è una novità: tutti gli immobili dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.


Cos’e’ la certificazione energetica di un edificio

La certificazione energetica è un processo finalizzato a determinare un indice di prestazione energetica, che rappresenta in sintesi il consumo dell’edificio per la sua climatizzazione, e per indicare eventuali interventi migliorativi applicabili.
In base a questo indice verrà assegnata all’edificio una classe energetica - da A a G - che rappresenta la qualità costruttiva dell’immobile, in modo analogo a quanto avviene per gli elettrodomestici.

L'obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.

La grande rilevanza che l'ACE assume nel mercato immobiliare, la sua forte valenza nei riguardi della tutela dell'ambiente e del comfort abitativo, richiede tecnici preparati e indipendenti, capaci di fotografare la qualità energetica dell'edificio oggetto di analisi.

 

 

 

Perché certificare il proprio immobile?
• per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile.
• perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti.
• perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.


dal 1° settembre 2007:

 - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
 - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
 - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
 - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.


dal 1° gennaio 2008:

 - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
 - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.

 

dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:

 - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.


dal 1° luglio 2009:

 - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.


dal 1° luglio 2010:

 - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

 

su base volontaria

 - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.